Bibenda
Statuto di Fondazione Italiana Sommelier
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STATUTO DELLA FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER
CENTRO INTERNAZIONALE PER LA CULTURA DEL VINO E DELL’OLIO
Articolo 1 - Costituzione
1.1 E’ costituita la "FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA CULTURA DEL VINO E DELL'OLIO" (d'ora in poi: Fondazione) con sede in Roma, alla Via Alberto Cadlolo n. 101, presso Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel.
Una volta effettuata l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ss.mm.ii., la denominazione della Fondazione sarà integrata con l'acronimo ETS e pertanto diverrà "FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA CULTURA DEL VINO E DELL'OLIO ETS".
1.2 Le finalità della Fondazione sono perseguite in ambito nazionale ed internazionale ed in assenza di scopo di lucro.

Articolo 2 - Fondatori
2.1 Intervengono alla costituzione nella qualità di Fondatori: l'Associazione Italiana Sommelier Roma, l'Associazione Italiana Sommelier dell'Olio e Bibenda Editore S.r.l..

Articolo 3 – Sedi secondarie ed Unità locali
3.1 Sedi secondarie ed Unità locali potranno essere istituite sia in Italia sia all'Estero al fine di realizzare diffusamente le finalità della Fondazione, assicurare ampia copertura all’offerta formativa, svolgere attività di promozione e di sviluppo, alimentare ed incrementare il network di relazioni nazionali ed internazionali a beneficio della Fondazione medesima.

Articolo 4 - Scopo
4.1 La Fondazione opera senza alcuna finalità di lucro ed ha lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare l'arte e la cultura enogastronomica, nonché le professioni ad essa collegate, tra le quali quelle di Sommelier, Sommelier professionista, Sommelier dell'Olio, Barman, Chef, Giornalista del Vino, dell'Olio, del Cibo e Docente del Vino, dell'Olio e del Cibo attraverso attività di carattere didattico, editoriale, formativo e culturale.
La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 art. 5 lettera d):
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
4.2 Più in dettaglio, la Fondazione intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) divulgare la Cultura, l'Immagine e l'Arte del Vino, dell'Olio e del Cibo di qualità, attraverso Corsi di formazione, manifestazioni, incontri e convegni (indistintamente anche Eventi);
b) elaborare iniziative di alta qualificazione professionale nel settore enogastronomico, incentivare e realizzare l’occupazione, soprattutto giovanile, nel settore enogastronomico anche mediante l'assegnazione di borse di studio e di premi;
c) promuovere ed organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti su tematiche di interesse culturale legate al mondo dell'enogastronomia, nonché assumere tutte quelle iniziative idonee a favorire l'incontro tra la Fondazione e le Istituzioni culturali nazionali ed internazionali per il raggiungimento dello scopo;
d) promuovere e curare la pubblicazione di opere editoriali, guide e manuali di formazione sulla cultura del vino, dell'olio, delle bevande alcoliche ed analcoliche nonché del cibo in genere;
e) promuovere iniziative di raccolta fondi comunque finalizzate al perseguimento degli obiettivi della Fondazione, anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.
4.3 La Fondazione può, inoltre, promuovere ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile in vista del migliore e più efficace perseguimento delle proprie finalità statutarie.
4.4 Per il perseguimento delle proprie attività soprattutto per quelle di formazione, la Fondazione ha elaborato un metodo originale e realizzato un patrimonio culturale e metodologico unico che mette a disposizione dei propri soci e docenti.

Articolo 5 - Attività commerciali, strumentali, accessorie o connesse
5.1 Per il perseguimento dei propri fini la Fondazione potrà svolgere attività commerciali sempre in conformità agli scopi istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, tali da assicurare copertura ai costi sostenuti, remunerazione minimale dei fattori produttivi e nel rispetto del vincolo di bilancio.
Potrà altresì, esercitare ogni attività funzionale o semplicemente connessa agli scopi indicati, eppur tuttavia perseguendo la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della Cultura del Vino e dell'enogastronomia, nonché le esigenze educative e di servizio sociale.
Dette attività potranno essere esercitate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
5.2 La Fondazione, tra l'altro, potrà:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto finalizzato alla copertura del fabbisogno finanziario provocato dalle attività e dai programmi che intende realizzare, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la contrazione di mutui e di finanziamenti in genere a breve, medio o lungo termine, l'acquisto in proprietà od in diritto di superficie o di uso di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere - anche trascrivibili nei Pubblici Registri - con Enti Pubblici o privati, utili ed idonee al conseguimento degli scopi della Fondazione;
b) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, Enti ed Istituzioni, Pubbliche e private, la cui attività sia finalizzata direttamente od indirettamente, alla promozione di scopi analoghi a quelli della Fondazione la quale potrà, ove lo riterrà opportuno, concorrere alla costituzione degli Organismi anzidetti;
d) organizzare corsi professionali, seminari, eventi, convegni, interventi, laboratori, manifestazioni espositive e fieristiche, nonché pubblicare opere editoriali e guide nell’ambito del settore enogastronomico;
e) effettuare, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni anche per conto terzi, comunque relativi allo scopo della Fondazione;
f) intraprendere e realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per il conseguimento delle finalità della Fondazione o per l'incremento del Suo patrimonio.

Articolo 6 - Patrimonio e Fondo di dotazione
6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), descritti nell'atto costitutivo e costituenti il Fondo di dotazione.
6.2 Tale patrimonio potrà essere incrementato con ulteriori conferimenti e/o donazioni mobiliari od immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei Fondatori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento e, così, dalle elargizioni e donazioni fatte da Enti pubblici o privati, da società di persone, di capitali o da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; dalle rendite che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono destinate ad incrementare il patrimonio; da quote esuberanti del fondo di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono destinate ad incrementare il patrimonio.

Articolo 7 - Fondo di gestione
7.1 Per il perseguimento del proprio scopo, la Fondazione dispone del patrimonio costituito dal fondo di dotazione di cui all’art. 6 del presente Statuto, investito e destinato a copertura del fabbisogno finanziario della Fondazione, nonché dei contributi e delle quote versati dai partecipanti aderenti e sostenitori ed eventuali redditi di beni non specificamente destinati ad incremento del patrimonio:
a) di eventuali donazioni e contributi, che ad essa pervenissero in qualunque forma ed a qualsiasi titolo da Soggetti Pubblici (ivi compresi lo Stato, le Regioni e gli Enti Pubblici) e da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche;
b) degli eventuali proventi rivenienti dallo svolgimento delle attività strumentali, accessorie e connesse.
7.2 In relazione alle donazioni, alle eredità ed ai legati, sarà il Consiglio di Amministrazione a decidere sull'opportunità dell'accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.
7.3 I lasciti testamentari, se accettati, lo saranno con beneficio d'inventario. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o comunque acquisiti, dovranno essere venduti, salvo che vengano destinati - entro due anni dalla loro acquisizione - alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
7.4 La Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da normative internazionali, comunitarie, statali e regionali.
7.5 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività e per l'esclusivo perseguimento delle finalità sopra indicate.
7.6 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Articolo 8 – Partecipanti di diritto alla Fondazione
8.1 Partecipanti di diritto sono i Fondatori come elencati sub art. 2 del presente Statuto.

Articolo 9 - Partecipanti: Iscritti – Sostenitori - Onorari
9.1 E' consentita la partecipazione alla Fondazione a tutte le persone fisiche che vorranno contribuire al raggiungimento degli scopi dalla Fondazione, perseguiti secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione; mentre la partecipazione di Istituzioni Pubbliche, Enti Pubblici o privati, società, associazioni, fondazioni, trust, comitati, scuole o Istituti di cultura che vorranno contribuire al raggiungimento degli scopi dalla Fondazione sarà deliberata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
9.2 Sono Iscritti alla Fondazione coloro che versano un contributo annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione individuerà con regolamento la suddivisione delle predette qualifiche di Iscritti in: Sommelier, Sommelier Docente, Sommelier d’Onore, Executive Wine Master, Master Class, Presidente di Associazione su base regionale o sub-regionale, Sostenitore, Sommelier sostenitore, Sommelier dell’Olio, Barman, Sommelier del servizio.
9.3 Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, Pubbliche o private e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività, anche professionali, di particolare rilievo od in forza di conferimento di beni materiali od immateriali il cui valore intrinseco il Consiglio di Amministrazione riterrà congruo. Il Consiglio di Amministrazione medesimo determinerà con regolamento la possibile suddivisione o raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. L'elenco dei Sostenitori è riportato ed aggiornato nel libro ad essi dedicato. Lo status di Sostenitore è a tempo indeterminato, non comporta né obblighi né diritti verso o nei confronti della Fondazione, né poteri esercitabili in seno alla stessa, né obblighi ulteriori e diversi rispetto al mantenimento della promessa di contributo, il quale potrà essere erogato una tantum ovvero con periodicità annuale.
I Sostenitori che si renderanno inadempienti rispetto alla propria promessa di contributo o che perderanno, ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, quelle qualità in forza delle quali è stata deliberata la loro ammissione, saranno esclusi dalla Fondazione.
9.4 Possono divenire “Onorari” le persone o gli Enti ai quali il Consiglio di Amministrazione attribuirà tale qualità per capacità, titoli ed effettiva possibilità di contribuire significativamente al prestigio ed al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione. La qualifica di Onorario, riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità, non comporta il versamento di alcuna quota e dura per tutto il periodo per il quale l'opera è prestata alla Fondazione. L'elenco degli onorari è contenuto ed aggiornato in apposito libro; gli Onorari compongono il Comitato d’Onore.

Articolo 10 - Organi della Fondazione
10.1 Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato dei Fondatori;
d) il Forum dei Presidenti di Associazione su base Regionale e dei Sommelier Docenti e dei Sommelier del Servizio;
e) il Comitato Scientifico;
f) l’Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti;
g) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 11 - Il Comitato dei Fondatori
11.1 Il Comitato dei Fondatori è composto da coloro che hanno promosso l'iniziativa che ha portato alla costituzione della Fondazione, in qualità di aderenti al Comitato promotore per la Costituzione della Fondazione, nonché da coloro che sono stati considerati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 14 e discutono i programmi annuali su proposta del Presidente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
11.2 Il Comitato dei Fondatori si riunisce anche al di fuori della sede sociale, su iniziativa del Presidente che ne presiede le assemblee.
11.3 L'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo di lettera raccomandata almeno otto giorni liberi prima della data fissata; esso può inoltre indicare una data di seconda convocazione nel caso in cui la prima riunione andasse deserta. L'avviso di convocazione potrà essere spedito con qualunque mezzo (fax, posta elettronica, PEC, etc.) idoneo a documentarne l'avvenuta ricezione.
11.4 Le riunioni del Comitato dei Fondatori, in prima e seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. Essi possono anche farsi rappresentare conferendo delega scritta.
11.5 Delle deliberazioni del Comitato dei Fondatori dovrà essere redatto verbale, a cura del Segretario, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo e trascritto nell’apposito libro.
11.6 I membri del Comitato dei Fondatori sono tenuti al versamento dei contributi annuali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Il Forum dei Presidenti, dei Sommelier Docenti.
12.1 Il Forum dei Presidenti e dei Sommelier Docenti si riunisce con lo scopo di realizzare le linee guida, anche al di fuori della sede sociale ed è composto dai partecipanti individuati nell’art. 9 ed è presieduto dal Presidente Nazionale. Esso ha la responsabilità di elaborare le linee guida per la diffusione e l’utilizzo del metodo e dei contenuti dell’insegnamento, che costituiscono il know how patrimonio della Fondazione.


Articolo 13 - Il Presidente
13.1 Il Presidente della Fondazione è eletto dal Comitato dei fondatori, esso dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
13.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge compiti di stimolo dell'attività degli organi collegiali e vigila sull'andamento generale della Fondazione.
13.3 Salvo quanto previsto al precedente art. 13.2, il Presidente ha il potere di compiere qualsiasi atto di amministrazione e di gestione ordinaria o straordinaria della Fondazione.
13.4 Il Presidente assume nel caso di urgenza i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
13.5 Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese Pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
13.6 Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal vice presidente e dal segretario generale.

Articolo 14 - Il Consiglio di Amministrazione
14.1 Il Consiglio di Amministrazione è eletto dal comitato dei fondatori ed è composto da 5 (cinque) membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale.
14.2 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 4 (quattro) anni, e comunque fino alla nomina del successivo, salvo revoca, ove sussista una giusta causa. I membri del Consiglio sono tutti rieleggibili.
14.3 L'incarico è essenzialmente gratuito, è fatta salva la facoltà del Consiglio di stabilire con propria deliberazione, un rimborso forfettario (cd. gettone di presenza) per la partecipazione alle riunioni ed alle altre attività della Fondazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.
14.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente su sua richiesta, ovvero in caso di necessità, di assenza o di impedimento del Presidente con gli stessi suoi poteri, anche nella rappresentanza della Fondazione. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza od impedimento del Presidente.
14.5 Qualora, per qualsiasi ragione, venisse a cessare uno dei componenti del Consiglio, lo stesso verrà sostituito con deliberazione del Comitato dei Fondatori.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
15.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide purché siano presenti la maggioranza dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto di seguito specificato. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede. Le votazioni si fanno per appello nominale, è consentito procedere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone. Per le deliberazioni che riguardano le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
15.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno: la prima entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo; la seconda entro il 31 (trentuno) ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo (non più richiesto dopo l'iscrizione al Runts).
15.3 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può essere convocato su invito del Presidente ogni qualvolta lo richieda una necessità urgente, o per domanda scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio stesso.
15.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione o in altra località, purché in Italia, le adunanze potranno svolgersi anche per audio od in videoconferenza.
15.5 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta a cura del Presidente con avviso da inviarsi, anche via mail, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
15.6 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso da inviarsi, anche via mail, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
15.7 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può essere convocato mediante avviso inviato con posta elettronica certificata. A tal fine, i membri che desiderano ricevere l'avviso di convocazione in via elettronica comunicano al Presidente il loro indirizzo di posta elettronica. Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente convocato qualora risulti recapitato l'avviso, anche a mezzo ricevuta del server.
15.8 Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti su cui il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare, precisando ove si terrà la riunione e se avverrà in audio od in videoconferenza.
15.9 Il Segretario Generale cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che viene sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso, nonché trascritto in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato.
15.10 Qualora le adunanze del Consiglio di Amministrazione si svolgano per audio o in videoconferenza la riunione si considererà tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario della riunione con funzione verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione
16.1 Il Consiglio di Amministrazione sovraintende alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e provvede all'amministrazione della stessa, con facoltà di delega delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.
16.2 Restano di esclusiva competenza del Consiglio le seguenti attribuzioni:
a) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) adozioni di modifiche statutarie, adozione ed approvazione di Regolamenti interni alla Fondazione;
c) definizione dei programmi annuali di attività della Fondazione, tenuto conto degli indirizzi elaborati dal Comitato Scientifico e copertura del fabbisogno finanziario correlativo;
d) modalità di erogazione ed assegnazione delle rendite periodiche ed annuali;
e) apertura e chiusura di depositi bancari in qualunque forma;
f) determinazioni in merito alla tipologia di investimento del patrimonio e del reddito della Fondazione;
g) ratifica dei provvedimenti che, in via d'urgenza ed imposti da circostanze eccezionali, fossero assunti dal Presidente;
h) deliberazioni in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni ed altre forme contributive;
i) nomina del Comitato Scientifico di cui all'art. 17 del presente Statuto;
j) deliberazioni in merito alla stipulazione di convenzioni con Enti pubblici e/o privati;
k) determinazione della struttura organizzativa della Fondazione;
l) ammissione di nuovi partecipanti;
m) deliberazione dei contributi;
n) aggiornamento dei libri dei partecipanti;

Articolo 17 - Comitato Scientifico
17.1 Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, nomina nella sua prima adunanza il Comitato Scientifico chiamato a svolgere una funzione consultiva e di assistenza nella definizione ed attuazione dei programmi annuali di attività della Fondazione. Esso è costituito da un numero variabile di componenti, scelti tra esponenti del mondo accademico, culturale ed imprenditoriale, i quali nomineranno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
17.2 I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione, salvo revoca per giusta causa da parte dell'Organo che li ha nominati. I componenti del Comitato Scientifico sono rieleggibili.
17.3 Alla sostituzione dei componenti che, per qualsiasi motivo, cessino dall'incarico, provvede il Consiglio di Amministrazione.
17.4 Le riunioni del Comitato Scientifico sono validamente costituite, ove possa constatarsi la maggioranza dei suoi componenti.
17.5 Il Comitato Scientifico in particolare:
a) collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente nella definizione e nella attuazione degli indirizzi delle iniziative formative e culturali della Fondazione;
b) ove richiesto dal Presidente, propone al Consiglio di Amministrazione le attività rispondenti alle finalità della Fondazione.
17.6 Ai componenti del Comitato Scientifico, oltre al rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l'espletamento dell’incarico, sarà corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni da stabilirsi a cura del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza.
17.7 L’accettazione dell’incarico per la partecipazione al Comitato Scientifico comporta la accettazione da parte dei membri dell’obbligo di riservatezza e l’impegno, sotto le comminatorie di legge, di non utilizzare al di fuori degli scopi della Fondazione le metodologie ed il know how appreso.

Articolo 18 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti
18.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, i cui componenti durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Esso provvede al controllo degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il proprio parere - mediante apposita relazione - sui programmi annuali di attività della Fondazione e sul finanziamento correlativo, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo ed effettua verifiche di cassa.
18.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii., la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
18.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito Registro, al ricorso dei presupposti di legge.
Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Articolo 19 - Collegio dei Probiviri
19.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, incluso il Presidente da essi designato. La nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri è effettuata dal Comitato dei Fondatori. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni, comunque, fino alla nomina del successivo, salvo revoca dell'organo che li ha nominati ove sussista una giusta causa; i suoi componenti possono essere riconfermati.
19.2 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Organi della Fondazione, tra i partecipanti alla Fondazione o, tra la Fondazione ed i suoi partecipanti o, tra partecipante e partecipante o, tra la Fondazione e tutti i suoi Organi, nonché tutte le controversie di cui in seguito.
Sono devolute al Collegio dei Probiviri, in esclusiva, tutte le controversie tra partecipanti e Fondazione o tra partecipante e partecipante o tra gli Organi della Fondazione e la Fondazione o, tra gli Organi stessi e, comunque, tutte le controversie nessuna esclusa che siano relative al perseguimento degli scopi ed al funzionamento della Fondazione ed alla applicazione o interpretazione del presente statuto, o per motivi connessi, compresi quelli inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità od anche del regolamento che andrà ad essere deliberato.
Il Collegio dei Probiviri procederà in via irrituale e secondo equità. Le decisioni sono vincolanti tra le parti. Entro un mese dal suo completamento il Collegio dei Probiviri, convocato dal Presidente della Fondazione, elegge al suo interno un Presidente, che dovrà essere scelto tra esperti del ramo giuridico.
19.3 Il Collegio dei Probiviri in caso di violazione del presente Statuto o comunque di violazione degli obblighi che fanno carico agli Iscritti, potrà irrogare le seguenti sanzioni:
- Richiamo orale;
- Richiamo scritto;
- Espulsione;
- Radiazione.
Il Collegio dei Probiviri potrà anche irrogare una sanzione economica in misura pari o multipla delle utilità che siano potute derivare dalle attività compiute dal soggetto che ha commesso la violazione.
19.4 La carica di componente del Collegio dei Probiviri è essenzialmente gratuita, salvo il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, che sarà determinato forfettariamente dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 20 - Organi e decadenza dei componenti
20.1 I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo da far pervenire per iscritto, sono dichiarati decaduti da quell'ufficio con deliberazione dell’Organo di appartenenza. Ciascun Organo determina tempi e modalità per la sopra indicata giustificazione.
20.2 La qualifica di partecipante della Fondazione si perde per mancato pagamento del contributo annuale, recesso volontario, espulsione, perdita dei diritti civili e morte.

Articolo 21 - Cause Generali di Conflitto
21.1 Nel caso in cui un Componente degli Organi della Fondazione si trovi in una situazione di incompatibilità con gli scopi della Fondazione che lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione stessa, deve darne immediata comunicazione all'Organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni ed alla discussione correlativa avente ad oggetto le cause del conflitto.
21.2 Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea l'Organo di appartenenza od il Consiglio di Amministrazione si pronuncia entro 30 (trenta) giorni sulla possibilità di permanere nella Fondazione potendo deliberare la decadenza del soggetto in conflitto.

Articolo 22 – Obbligo di Riservatezza
22.1 Tutti gli Iscritti che ricoprono l’incarico di Presidente di Associazione su base Regionale, di Sommelier Docente e di Sommelier di Servizio della Fondazione, riconoscono di aver acquisito il know how e la metodologia di insegnamento della Fondazione stessa; per l’effetto costituirà violazione del presente Statuto la diffusione in qualsiasi forma anche attraverso l’esercizio di attività in concorrenza con la Fondazione, dei metodi e delle conoscenze acquisite.
La violazione del detto Obbligo sarà sanzionata dal Collegio dei Probiviri con una sanzione economica ed anche con l’espulsione.
Gli aderenti alla Fondazione accettano sin dalla iscrizione di sottoporsi alle determinazioni anche di natura sanzionatoria, assunte dagli organi della Fondazione riconoscendo di voler assumere l’obbligo di non concorrenza la cui validità è convenuta per un quinquennio successivo alla cessazione del rapporto con la Fondazione stessa.
Essi si obbligano anche successivamente al loro recesso o dimissione o espulsione, a corrispondere quanto dovuto e deliberato dagli organi a titolo di sanzione risarcitoria, salvo il risarcimento del maggior danno.


Articolo 23 – Protezione dell’Immagine
23.1 Chiunque Iscritto alla Fondazione, con o senza incarico, di cui all’Art.9, deve tenere un contegno idoneo, con o senza divisa della Fondazione, non lesivo della Immagine della stessa Fondazione Italiana Sommelier.

Articolo 24 - Libri dei Verbali
24.1 I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Fondatori e del Collegio dei Probiviri, sono trascritti sui libri di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 117/2017.
24.2 Le riunioni dell'Organo di Controllo e di revisione contabile sono verbalizzate nell'apposito libro di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 25 – Bilanci
25.1 L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
25.2 La Fondazione terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) Euro, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Alla chiusura di ogni esercizio, l’Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell’attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il 30 aprile dell’anno successivo per l’approvazione.
L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
25.3 Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Articolo 26 - Norme finali
26.1 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
26.2 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'organo di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
26.3 Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio medesimo.
26.4 Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia di fondazioni di diritto privato e di enti non lucrativi, nonché le norme di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 27 – Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra la Fondazione ed i soci od anche tra soci, aventi ad oggetto diritti ed obblighi comunque connessi alla partecipazione alla Fondazione, anche successivamengte al recesso, medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.
La parte che riterrà di sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell’evento originante la controversia, indicando il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nei successivi 15 giorni provvedere alla nomina del prprio arbitro potendo in difetto la parte proponente far nominare entrambe gli arbitri con le modalità previste per la nomina del Presidente.
L’arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto il procedimento regolato dalle norme sull’arbitrato irrituale.