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Pubblicato il 22/04/2016
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Tutela del marchio ed etichettatura, temi annosi per il mondo del vino.

Il problema resta uno dei più scottanti per il mondo del vino tricolore: quali sono gli strumenti giuridici che permettono di impedire che all’estero i marchi italiani incorrano in imitazioni o in un uso indiscriminato e senza alcuna regola?

Spesso si confondono le regole per l’etichettatura del vino con quelle appositamente previste per la protezione del marchio d’impresa che invece attengono a due diverse e distinte normative: le etichette comprendono informazioni sulle caratteristiche del prodotto stesso come una specie di carta d’identità del vino; il marchio è invece il segno distintivo che contraddistingue l’origine aziendale del produttore.

L’adempimento delle formalità di natura amministrativa per far fronte ad entrambi questi aspetti è un presupposto essenziale per  l’ingresso dei vini in nuovi mercati e per intraprendere dei proficui rapporti commerciali con i propri distributori locali.

In particolare, la verifica delle etichette richiede che si provveda alla presentazione di specifica documentazione riguardante gli ingredienti con cui è prodotto il vino, i processi di produzione, i campioni delle etichette che devono essere identici a quelli che vengono usati per l’importazione e la vendita, le licenze sanitarie ed altra eventuale documentazione dettata dalla normativa in vigore in ciascun Paese.

Occorre tener presente però che la verifica/registrazione delle etichette non apporta alcuna protezione ai marchi d’impresa che contraddistinguono i vini.

La tutela del marchio fa parte infatti di quelle operazioni opportune, non obbligatorie ma certamente consigliabili, nel momento in cui si iniziano ad investire risorse per attività promozionali o pubblicitarie sul marchio prescelto.

Più nel dettaglio, i marchi andrebbero protetti prima di presentare il prodotto ad agenti, distributori o clienti e comunque prima di immettere il vino sui mercati esteri.

In generale, con il deposito del marchio è possibile ottenere la protezione e dunque l’esclusiva sul nome commerciale del vino e/o dell’azienda produttrice oppure sugli elementi grafici delletichetta o del packaging. La valutazione sul tipo di tutela da apportare ai segni distintivi dell’impresa per evitare episodi di contraffazione dovrà essere fatta caso per caso in base al grado di originalità di ciascun elemento.

Ma perché si consiglia di affrontare il mercato estero solo dopo aver intrapreso le azioni di tutela dei propri marchi ?

La risposta è semplice:  senza protezione si corre il rischio di incoraggiare partner e distributori locali a sfruttare illecitamente a proprio vantaggio l’avviamento dei segni distintivi dell’azienda produttrice.

In parole semplici, l’azienda produttrice compie sforzi economici e commerciali per entrare ed essere riconosciuta in un territorio e tali sforzi vengono vanificati da terzi concorrenti che possono utilizzare un nome e marchio del vino simile o del tutto uguale in quanto non esiste il marchio registrato e quindi non esiste una tutela specifica.

E’ bene poi ricordare che non solo fuori dai confini italiani accadono episodi di contraffazione dei marchi ed è quindi sempre buona regola depositare presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il marchio che contraddistingue i propri vini per poter impedire ad altri concorrenti di adottare segni simili confondibili.


Giancola Teti & Associati
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